ISMEA: primo insediamento, 65 milioni per i giovani

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 36 del 27 marzo 2017 è stato pubblicato l’avviso di Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura, approvato con Determinazione del Direttore Generale ISMEA n. 222 del 22 marzo 2017.
L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA intende incentivare sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 40395, il Bando in oggetto si pone l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.

Il Bando è articolato in tre lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiarie:
a. LOTTO 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 30.000.000,00.
b. LOTTO 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a euro 30.000.000,00.
c. LOTTO 3 comprende i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 3 è pari a euro 5.000.000,00.

Beneficiari

La partecipazione al Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
  • cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  • residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
  • possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti documenti:
    – titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
    – titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
    – esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
    – attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali – salve le condizioni necessarie a realizzare l’insediamento – entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo, deve essere indicata, a pena di esclusione, nel piano aziendale.
Nel caso di insediamento in impresa individuale, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:
a. essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
e. non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.

Sempre con riferimento all’insediamento in società agricola, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione, a pena di decadenza, il soggetto richiedente deve iscriversi al regime previdenziale agricolo, assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima – realizzando le condizioni di insediamento – ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
Lo statuto della società deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, dalla data di ammissione alle agevolazioni e per tutta la vigenza dell’operazione fondiaria, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni ovvero tali da comportare l’insorgere di alcuno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 5 del Bando.
Iniziative ammissibili
Le operazioni fondiarie del Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio. L’importo richiesto per l’operazione, a pena di esclusione, deve essere compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (soglia massima).
Le agevolazioni previste dal Bando possono essere richieste anche nel caso in cui l’operazione fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro. In tali casi, l’operazione si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a concorrenza del valore richiesto. La differenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il mutuo erogato da ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro, qualora si inseriscano in un contesto di arrotondamento fondiario. In tali casi l’operazione è realizzata attraverso la concessione di un mutuo ipotecario a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo. L’arrotondamento fondiario deve essere dimostrato con terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzare prima della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

Agevolazione

Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal Bando, in attuazione delle disposizioni del regime di aiuto n. SA 40395, è concesso un contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di € 70.000,00 erogabile per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all’avvio dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione. In conformità a quanto stabilito dall’art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014, l’attuazione del piano non può avvenire prima della determina di concessione delle agevolazioni e, comunque, deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo.

In applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) il tasso annuale di riferimento massimo applicabile alle operazioni è corrispondente al tasso base – consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle agevolazioni aumentato fino a 220 punti base.
Ai sensi dell’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il tasso finale applicabile all’operazione non potrà, in ogni caso, essere inferiore allo 0,50% annuo.

La durata del piano di ammortamento dell’operazione può, su domanda del richiedente, essere alternativamente di:

  • 15 anni (più 2 anni di preammortamento);
  • 20 anni (più 2 anni di preammortamento);
  • 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento).

I contributi previsti dal Bando possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Nel caso di società agricola, possono beneficiare del contributo due o più giovani che assumano congiuntamente la titolarità dell’azienda, nonché la relativa rappresentanza, così come previsto nelle condizioni di insediamento, fermo restando che l’ammontare del contributo resta contenuto nei limiti previsti.

Procedure e termini

Le domande di partecipazione potranno essere presentate mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it) a partire dalle ore 12:00 del giorno 28 marzo 2017 fino alle ore 12:00 del giorno 12 maggio 2017.
L’esame delle domande di partecipazione e la eventuale ammissione alle agevolazioni sono effettuate, per ciascun lotto, secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione faranno fede la data e l’ora di presentazione telematica delle domande quali risultanti dal protocollo informatico automatizzato dell’ISMEA.