
Cosa sono il Quaderno di Campagna e Il registro trattamenti? Da quando sono presenti nella legislazione italiana?
Ecco qui di seguito inseriti, i diversi articoli delle diverse norme che li riguardano.
D.P.R. n.290 del 23 aprile 2001 (GU n. 165 del 18-7-2001- Suppl. Ordinario n.190)
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
Art. 42
…………….
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari:
a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché’ la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell’articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
b) devono conservare presso l’azienda, a cura dell’utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro 30 giorni dall’acquisto:
1) i dati anagrafici relativi all’azienda;
2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché’ le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
CIRCOLARE 30 ottobre 2002
Modalità applicative dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
6. Registro dei trattamenti
6.1 Introduzione: il comma 3 dell’art. 42 prevede la conservazione in azienda da parte degli acquirenti e degli utilizzatori, di un registro dei trattamenti (“quaderno di campagna”) effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Tale conservazione persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Le Organizzazioni professionali di categoria possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, fermo restando che il registro dovrà rimanere in azienda per le eventuali verifiche delle autorità regionali competenti.
6.2 Definizione e tipologia del registro dei trattamenti: per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
6.3 Annotazioni e scopo del registro dei trattamenti: sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
La scheda per il registro dei trattamenti dovrà, perciò, riguardare anche i prodotti fitosanitari classificati come irritanti e non classificati, che possono comunque presentare rischi per l’ambiente e per la salute umana.
Scopo del registro è quello di fornire il quadro complessivo della pressione “ambientale” derivante dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari nell’azienda. Dal registro possono essere ricavate essenziali informazioni circa la correttezza degli usi dei prodotti fitosanitari, sotto il profilo ambientale, fitosanitario ed economico oltre che sanitario.
6.4 Adempimenti (casi diversi): l’acquirente e l’utilizzatore di prodotti fitosanitari è generalmente il titolare dell’azienda, il registro dei trattamenti rappresenta un adempimento a carico del titolare (proprietario o conduttore dell’azienda agricola) che al termine dell’anno solare deve sottoscriverlo.
Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del
titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve esser compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo, di cui all’allegato 4, rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
Il registro dei trattamenti dovrà essere esibito su richiesta dell’autorità competente che ha la facoltà di effettuare controlli e riscontri nelle aziende agricole.
6.5 Corpi aziendali separati: in presenza di corpi aziendali separati e distanti il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede legale dell’azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi aziendali. In quest’ultimo caso il registro dei trattamenti deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale.
6.6 Modulistica: la modulistica già adottata dalle aziende agricole in attuazione di provvedimenti regionali, nazionali o comunitari che prevedono, fra l’altro, l’annotazione degli interventi fitosanitari, se corredata od integrata di tutte le informazioni previste dal comma 3 dell’art. 42, costituisce a tutti gli effetti il registro dei trattamenti. Le regioni e le province autonome potranno inoltre predisporre specifiche schede per l’adozione e la compilazione del registro dei trattamenti da parte delle aziende agricole. Tali schede dovranno comunque prevedere le informazioni indicate dal comma 3 dell’art. 42.
6.7 Tenuta registro per impieghi extra-agricoli: il registro dei trattamenti deve essere utilizzato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie ecc…). Anche in questo caso se i trattamenti sono realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti potrà essere compilato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o dell’ente sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista oppure direttamente dallo stesso contoterzista controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Sono esentati invece dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
6.8 Fasi fenologiche: sul registro dei trattamenti per ciascuna coltura presente all’interno dell’azienda vanno annotate le date di:
– semina (o trapianto);
– inizio fioritura;
– raccolta.
Per quanto riguarda le fasi fenologiche di fioritura e raccolta, si precisa che tale informazione può essere indicativa nei casi in cui, per la stessa specie, tali epoche risultino diverse in relazione alle caratteristiche delle varietà o cultivars presenti nell’azienda.
D.P.R. n.55 del 28 febbraio 2012 (GU n.109 del 11-5-2012 )
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
Modifica all’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. L’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:
Art. 42.
……………….
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all’azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza.
Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.).
Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.”
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012 , n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Art. 16
Dati di produzione, vendita e utilizzazione
………………………..
3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all’azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché’ l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché’ la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.